Ultimi aggiornamenti sul bonus facciate
Il 30 dicembre 2021, è stata approvata la Legge di Bilancio 2022, già entrata in vigore con l’inizio del nuovo anno.
Riguardo ai bonus edilizi ci sono state lunghe discussioni proprio per l’importanza che queste misure rivestono per il settore dell’edilizia e per gli ingenti costi che hanno imposto alle casse dello Stato.
Tra i bonus edilizi più apprezzati e richiesti c’è senz’altro il cosiddetto bonus facciate, il cui scopo era quello di consentire interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti esterne di un edificio con il 90% di finanziamento statale. È facilmente intuibile che quest’agevolazione abbia comportato dei costi davvero imponenti per la finanza pubblica e che sarebbe stata difficilmente sostenibile nel lungo periodo.
Così, a partire dal 31 dicembre 2021, il bonus facciate 90% non esiste più e viene sostituito dal bonus facciate 60% che prevede un taglio del 30% al rimborso statale e resterà attivo solo fino alla fine del 2022.
L’incentivo al 90% concesso negli ultimi anni, consentiva di realizzare tutte le operazioni di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro sulle pareti esterne di un edificio condominiale o unifamiliare, godendo di un finanziamento pubblico per il 90% dei costi e senza limiti di spesa.
Ma cosa accade quindi ai proprietari che avevano iniziato i lavori quando l’incentivo era ancora al 90%, ma non sono riusciti a ultimarli entro il 31 dicembre dello scorso anno?
A questo proposito il MEF e l’Agenzia delle Entrate comunicano che per tutti coloro che hanno iniziato le ristrutturazioni nel 2021, la detrazione rimarrà al 90% e non sono richiesti requisiti relativi allo Stato avanzamento lavori (Sal).
Inoltre, è stato stabilito che chi sceglierà di usufruire dell’agevolazione attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica.
Ora cerchiamo di capire assieme come funziona, a chi spetta, cosa comprende e come viene erogato il bonus facciate 2022.
Quali lavori rientrano nel bonus facciate 2022
Come abbiamo già chiarito nel paragrafo precedente, il bonus facciate 2022 è una detrazione del 60% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Vediamo ora le limitazioni previste per legge all’erogazione del bonus:
Prima di tutto, gli edifici che subiscono l’intervento edilizio devono trovarsi nelle zone A e B individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il bonus facciate 2022 comprende tutti gli interventi che riguardano:
- le strutture opache della facciata;
- i balconi, gli ornamenti e i fregi, compresi i lavori di pulitura o tinteggiatura esterna;
- il bonus facciate, invece, non è previsto per gli interventi sulle facciate interne dell’edificio che non risultino visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
A chi spetta il bonus
Il bonus facciate 2022 spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
le società semplici;
le associazioni tra professionisti;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
Tuttavia, l’agevolazione è preclusa a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Come ottenere il bonus facciate
Per tutto il tempo di attivazione, a dispetto dello sconto ridotto, il bonus facciate sarà comunque utilizzabile fino a fine 2022 in 3 diverse modalità:
- detrazione Irpef in dieci anni;
- sconto in fattura;
- cessione del credito.
Spieghiamo brevemente in cosa consistono le tre opzioni.
La detrazione Irpef si basa sul presupposto che il proprietario dell’immobile paghi i costi di ristrutturazione per intero. In seguito, quest’ultimo avrà l’opportunità di inserire la spesa nella dichiarazione dei redditi e di ottenere un rimborso del 60% dell’ammontare complessivo dallo Stato. Il rimborso, però, non viene versato sul conto corrente del proprietario che ha sostenuto la spesa, ma viene diviso in dieci quote annuali, ognuna delle quali è sottratta dal totale Irpef che il contribuente dovrà versare a fine anno. Il rimborso, quindi, avviene attraverso uno sconto sulle tasse.
Lo sconto in fattura, invece, consente al proprietario di pagare all’impresa che svolge i lavori solo il 40% dei costi dovuti, mentre il restante 60% coperto dal bonus facciate, sarà anticipato dall’impresa stessa che ha diritto a un rimborso con credito d’imposta.
Infine, passiamo alla cessione del credito che può sembrare il meccanismo più complesso tra i tre, ma in realtà non è poi così difficile da comprendere. Alla cessione del credito hanno diritto sia il proprietario che usufruisce del bonus con detrazione Irpef, sia la ditta che si fa carico dei costi e applica lo sconto in fattura, perché entrambi si trovano nella posizione di poter ricevere un credito dallo Stato. Questo credito viene ceduto ad una banca o a un istituto finanziario che versino la somma spettante cosicché i beneficiari possano ottenere liquidità più velocemente.
In realtà, a complicare leggermente le procedure nel caso in cui si voglia optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ci pensa il decreto Antifrode (DL 157/2021).
Il decreto nasce proprio con lo scopo di limitare le frodi nell’utilizzo dei bonus ristrutturazione e stabilisce che non vi siano cambiamenti nell’ uso del bonus facciate 2022 con detrazione Irpef, ma introduce degli adempimenti aggiuntivi per l’utilizzo del bonus con sconto e cessione.
Per l’utilizzo attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, infatti, oggi è fatto obbligo di presentare 2 documenti: il visto di conformità e l’asseverazione tecnica della congruità dei costi per tutte le spese pagate dopo il 12 dicembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore il decreto Antifrode.
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